Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC prende atto della situazione “crediti” dei propri iscritti e, nella seduta del Consiglio del 21 dicembre scorso, ha deliberato che, per il triennio 2017-2019, i Crediti Formativi Professionali da acquisire siano limitati a 60, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche e che la verifica di tali crediti debba essere effettuata su base triennale.
Il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 settembre 2013 aveva previsto, all’art. 6, comma 3, che l’iscritto avesse l’obbligo di acquisire, nel triennio, 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Per il triennio, ormai trascorso, 2014-2016, l’art. 9, comma 3 del Regolamento, trattandosi del primo triennio c.d. sperimentale, ha specificato, in deroga all’art. 6 comma 3 predetto, che “i CFP sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali”.
Il Consiglio Nazionale, quindi, riduce il numero di crediti obbligatori e conferma sul triennio l’asse temporale di verifica: un cambio davvero importante. Ma perché? nella Delibera del Consiglio si riporta che la riduzione avviene per più motivi.
Innanzitutto, il primo triennio 2014-2016 ha fatto registrare delle inevitabili difficoltà oggettive, legate all’attivazione degli eventi ed attività formative che sono andate realmente a regime solo nel corso del 2016, anche a fronte del perfezionamento nel meccanismo di accreditamento di Ordini e di enti terzi e del ritardo dello sviluppo del sistema operativo informatico finalizzato ad organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. In effetti il regolamento di accreditamento dei corsi è complesso e le tempistiche sono ancore un po’ lunghe.
Per il CNAPPC sussistono, inoltre, allo stato attuale, difficoltà oggettive che i professionisti vivono, ed infatti nel corpo dell’allegata delibera si evidenzia come “sussistono allo stato attuale difficoltà riscontrate da tutti gli iscritti nel conciliare la quotidiana attività professionale, legate al periodo di crisi congiunturale che ancora incide pesantemente sul mercato dell’architettura e dei lavori privati e pubblici; – tenuto conto del notevole impegno di tempo che tutti Colleghi debbono dedicare alle attività formative, in ossequio al dovere deontologico di formazione e aggiornamento, è importante, raggiungere la finalità di rendere più agevole e snello per gli iscritti l’assolvimento di tale onere”. Una presa d’atto quindi, importante, della crisi e di quanto stia incidendo sull’attività dei professionisti che va evidenziata, condivisa e supportata anche con altre iniziative.
Così come altrettanto importante è il riferimento che nella stessa delibera viene fatto alla situazione europea, li dove si evidenzia che “da una valutazione degli obblighi di aggiornamento professionale negli altri paesi della UE emerge che la media dei CFP risulta essere pari a 20 annuali”.
Merito quindi al CNAPPC, ma anche a tutti quei Presidenti e rappresentanti degli Ordini, soprattutto siciliani, che in questi anni non hanno mai smesso di sollecitare interventi in tal senso.
Il Presidente
Arch. Giovanni Lazzari
leggi la delibera-cnappc-21.12.2016
37_17 Circolare n. 3 – Formazione professionale continua aggiornamenti
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