Si informa che con il decreto 8 novembre 2023 il Ministero dell’interno ha reso note le modalità di trasmissione delle richieste di accesso ai contributi per la progettazione di cui all’art. 1, commi 51-58, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.
Per l’anno 2024 le risorse ammontano a 300 milioni di euro. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), l’attuale formulazione dell’art. 81 della legge di bilancio 2024, ora in discussione in Parlamento, ha eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva”.
Le richieste dovranno essere trasmesse entro e non oltre il prossimo 15 gennaio 2024, esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), sulla base del modello di certificazione allegato al decreto. Le indicazioni operative inerenti alla Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF) sono disponibili al seguente link https://dait.interno.gov.it/documenti/comunicato-n2-fl-08-11-2023-manuale.pdf
Entro il 28 febbraio 2024 il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, determinerà l’ammontare del contributo per ciascun comune sulla base del seguente ordine di priorità:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Qualora l’entità delle richieste dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione sarà effettuata tenendo conto della maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Entro sei mesi dall’emanazione del decreto di assegnazione gli enti hanno l’obbligo di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione (art. 56, co. 1, come modificato dall’art. 8-bis, co. 6, lett. a, del dl 13/2023).
Si richiama l’attenzione su alcuni aspetti procedurali il cui mancato rispetto può compromettere l’assegnazione del contributo:
- la richiesta deve essere riferita ad una “nuova” progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2024 e prima dell’adozione del decreto di assegnazione;
- è sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. Non è invece consentito far uso dello smart-CIG. 5;
- non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari nelle annualità 2022 e 2023, che non abbiano completato le attività di progettazione sulla base di quanto rilevato dal sistema di monitoraggio;
- è necessario essere in regola con la trasmissione dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del DM Mef 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2022);
- è possibile presentare un massimo di tre richieste di contributo;
- la progettazione deve riferirsi ad un intervento compreso negli strumenti programmatori o in altro strumento di programmazione;
- è possibile procedere alla rettifica dei dati già trasmessi, sempre entro il 15 gennaio 2024, per via telematica mediante una nuova certificazione, previo annullamento di quella precedente.
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