Sì, il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità e adozione;

  • malattia grave, infortunio, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;

  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.

  • docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente da tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi

  • forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

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