In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare.

In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno
e senza riporto del debito pregresso.

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