Le Linee Guida prevedono un’unica verifica a fine triennio, pertanto, nei confronti dell’iscritto che si cancella dall’Albo prima della fine del triennio in corso (ivi compreso il semestre di ravvedimento operoso), non verrà avviata alcuna segnalazione al Consiglio di Disciplina.

I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti, ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida.

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