L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e ai sensi dell’art. 9 del Codice Deontologico, in vigore dal 2 dicembre 2024, prevede che:
La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle sanzioni modulate come indicato in allegato in base alla seguente ripartizione:
a) fino ad un massimo di 18 CFP mancanti;
b) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
c) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
d) nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva specifica mediante un aggravio della sanzione.
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