Da notizie pervenute presso codesto Ordine Professionale – recita la nota – sulla non applicabilità dell’art. 5 comma 1 lett.
d) Legge Regionale 16/2016, da parte del Vs spett.le Dipartimento, nel caso di recupero volumetrico di giardini
d’inverno e tettoie regolarmente realizzate, quali pertinenze di immobile esistenti.
Sembra che il Vs. orientamento sarebbe determinato dal ritenere dette strutture di carattere precario, la
qual cosa non renderebbe applicabile l’art. 5 citato.
Pur condividendo tale assunto, si rileva però che dette strutture non sempre hanno le caratteristiche di
precarietà, ed anzi il più delle volte sono state realizzate ai sensi dell’art. 3 delle N.A. vigenti come strutture
stabili, coerenti con la tipologia del fabbricato e costituenti volumi ben definiti, seppur non computate nel calcolo
del volume edilizio del fabbricato stesso.
Non comprendiamo pertanto in base a quale norma dette strutture stabili, ben definite volumetricamente,
saldamente ancorate al suolo o alla struttura dei fabbricati esistenti, non possano essere recuperate per fini
abitativi, se realizzate nei tempi di cui alla legge citata.
Alla luce di quanto sopra, questo Consiglio nella seduta del 21 febbraio, ha adottato il seguente
provvedimento generale:
“Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina sancendo il principio che le norme
vigenti debbano sempre trovare applicazione, invita i colleghi in indirizzo a non assumere decisioni arbitrarie e
non supportate da alcuna fonte normativa, relativamente al recupero volumetrico delle pertinenze di cui all’art. 5
comma 1 lett. d) Legge Regionale 16/2016 (ex art. 18 della L.R. 4/2003). Tale provvedimento si rende necessario
al fine di garantire a tutti gli iscritti la certezza delle norme e la corretta applicabilità nei loro ambiti lavorativi”.
Si invitano i colleghi in indirizzo ad attenersi al provvedimento emanato da parte del Consiglio dell’Ordine
degli Architetti P.P.C., ricordando che l’eventuale disapplicazione costituisce violazione dell’Art. 12 c. 2 del Codice
Deontologico vigente”.

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