L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e ai sensi dell’art. 9 del Codice Deontologico.
L’art. 9 del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC nella seduta del 7 settembre 2016, in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio, prevede:
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la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
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la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.
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