Con riferimento alla nota dell’Ordine inviata il 4 giugno scorso sulla “contabilizzazione competenze tecniche per maggiori lavori relativi a proposte migliorative nell’ambito dell’assegnazione di opere pubbliche
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
, oggi il CNAPPC ha così risposto:

“Con riferimento alla questione posta, a fronte di quanto prospettato, si osserva quanto segue.
Il DM Giustizia 17 giugno 2016, e il previgente DM 31 ottobre 2013, n. 143, entrambi relativi alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, prevedono quale criterio per individuare il costo delle singole categorie componenti l’opera, nelle fasi di direzione esecutiva e anche nel collaudo, il consuntivo lordo.
Il criterio di consuntivo lordo è, all’evidenza, legato al costo sostenuto per la realizzazione dell’opera, e quindi il totale finale delle lavorazioni effettivamente svolte e delle prestazioni eseguite.
Ne deriva che le prestazioni rese, a seguito dell’incremento dell’importo dei lavori progettati e regolarmente verificati, da apposita struttura di verificazione, ed approvati in linea tecnica ed amministrativa, rientrano agevolmente nella definizione di “consuntivo lordo” e, a fronte del loro svolgimento, sono attività professionali tali da essere economicamente riconosciute.
Oltre a ciò, proprio in base a quanto prospettato, sono state le proposte migliorative che hanno fatto svolgere le prestazioni supplementari, diverse rispetto a quelle poste a base di gara e che sono state comunque rese, accettate e non contestate.

Ne deriva che, in base a quanto dedotto e considerato, non appare possibile non remunerare proposte migliorative a fronte di attività effettivamente svolte ed accettate dall’Amministrazione, e di cui essa, indubbiamente, ha ricevuto beneficio e vantaggio”.

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