L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.

La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle sanzioni modulate in base alla seguente ripartizione:
a) fino ad un massimo di 18 CFP mancanti;
b) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
c) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
d) nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;

Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

L’iscritto sospeso, per qualsiasi motivo, è comunque obbligato ad adempiere all’obbligo formativo, e durante il periodo di sospensione può e deve svolgere attività formativa. Pertanto qualsiasi tipo di sospensione, anche in termini temporali, per quanto sia una limitazione dell’attività professionale, non contempla una riduzione del numero complessivo dei crediti da maturare nel triennio, come previsto dall’art. 9 del “Codice deontologico”.

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